Il Revisore della sostenibilità

Il soggetto che attesta la conformità della rendicontazione di sostenibilità potrà essere il revisore incaricato della revisione del bilancio o un diverso revisore, appositamente incaricato, purché abilitato ai sensi del dlgs 39/2010.

È quanto emerge dallo schema di decreto di recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), sugli obblighi di rendicontazione societaria di sostenibilità, posto in pubblica consultazione dal Dipartimento del Tesoro che ha avviato la consultazione pubblica sull’elaborato fino al 18 marzo 2024. Il recepimento da parte degli Stati membri della CSRD dovrà avvenire entro il 6 luglio 2024.

Il “revisore della sostenibilità”, come da definizione contenuta nel documento in commento, è il revisore legale abilitato anche allo svolgimento dell’incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità in conformità alle nuove disposizioni del dlgs 39/2010.

Il revisore legale (o il tirocinante) che intende abilitarsi al rilascio delle attestazioni di conformità della rendicontazione di sostenibilità deve acquisire le relative capacità teoriche e pratiche nel corso di un tirocinio, di cui un periodo di almeno otto mesi deve riguardare espressamente l’attività di attestazione della conformità della rendicontazione annuale e consolidata di sostenibilità. Detto periodo deve necessariamente essere svolto presso un revisore legale o presso una società di revisione legale che siano titolari di attestazioni della conformità della relazione di sostenibilità. Il revisore legale dei conti per abilitarsi come “revisore della sostenibilità” dovrà superare, infine, un’apposita prova scritta riguardante specifiche materie attinenti alla rendicontazione di sostenibilità.

I revisori della sostenibilità dovranno acquisire almeno 25 crediti formativi ogni anno solare, di cui almeno 10, già previsti, caratterizzanti la revisione legale dei conti e almeno altri 10 caratterizzanti la materia specifica della rendicontazione di sostenibilità, al fine di mantenere questa abilitazione.

Fino al 31 dicembre del 2026, gli iscritti al registro della revisione legale dei conti alla data del primo gennaio del 2026 sono considerati abilitati e, quindi, possono rilasciare le attestazioni di conformità della rendicontazione di sostenibilità purché abbiano maturato almeno cinque crediti formativi annuali nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità.

La portata dell’attestazione del revisore è stata per ora individuata in una revisione limitata (limited assurance), anche se è già previsto che, successivamente all’adozione da parte della Commissione Europea dell’atto delegato di cui all’articolo 26-bis, par. 3, co. 2, della direttiva 2006/43/CE, l’incarico sarà finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza ragionevole (reasonable assurance), tipico della revisione legale dei bilanci di esercizio e consolidati.

Nelle more del recepimento della direttiva UE n. 2022/2464, la determinazione del numero dei crediti che i revisori legali sono tenuti a maturare ai fini del rilascio dell’attestazione è demandata ad apposita circolare del Ministero dell’Economia e delle finanze di prossima emanazione.

La relazione di attestazione deve necessariamente comprendere: un paragrafo introduttivo che identifichi la rendicontazione di sostenibilità sottoposta ad attestazione, la data e il periodo cui si riferisce, nonché il quadro normativo di riferimento; una descrizione della portata delle attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità che indichi almeno i principi professionali in base ai quali tali attività siano state svolte; le conclusioni a cui è giunto il revisore.