La sentenza definitiva della Corte di Cassazione relativa alla strage ferroviaria di Viareggio ha riaperto il dibattito sulla responsabilità penale dei vertici delle organizzazioni complesse, soprattutto dei gruppi aziendali. La decisione affronta temi centrali del diritto penale dell’impresa, quali la posizione di garanzia dell’amministratore delegato, la colpa organizzativa, il rapporto tra delega di funzioni e responsabilità, nonché il ruolo del Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001.
Sotto il profilo processuale, la Corte ha ritenuto configurabile il reato di omicidio colposo plurimo nei confronti di nove imputati, dichiarandolo, tuttavia, estinto per prescrizione a seguito dell’esclusione dell’aggravante della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. L’unica eccezione ha riguardato l’ex amministratore delegato Mauro Moretti, che aveva rinunciato alla prescrizione, consentendo così un accertamento definitivo della responsabilità nel merito. L’esclusione dell’aggravante ha inoltre determinato la perdita della legittimazione di alcune parti civili e l’impossibilità di affermare la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001.
Il nucleo della decisione risiede nell’individuazione della cosiddetta colpa organizzativa dell’amministratore. La responsabilità non è stata fondata sul guasto meccanico che provocò il deragliamento del convoglio, bensì sulla mancata predisposizione di un sistema organizzativo idoneo a prevenire un rischio noto e prevedibile. L’addebito principale riguarda la gestione negligente del rischio da parte del vertice aziendale, tradottasi nell’omesso esercizio dei poteri di indirizzo, controllo, coordinamento e correzione dell’organizzazione. In tale prospettiva, la responsabilità deriva non dalla mancata individuazione del singolo difetto tecnico, ma dall’omessa progettazione di procedure, controlli e misure preventive capaci di intercettarlo.
La Corte ha ritenuto che il rischio connesso alla circolazione di carri merci provenienti dall’estero fosse tecnicamente conoscibile e che fossero concretamente esigibili specifiche misure cautelari, tra cui sistemi di tracciabilità dei carri, controlli più rigorosi, limitazioni di velocità nelle aree urbanizzate e interventi infrastrutturali idonei a mitigare le conseguenze di un eventuale deragliamento. L’omessa adozione di tali misure è stata ritenuta causalmente rilevante nella produzione dell’evento.
Particolare rilievo assume il superamento del tradizionale “schermo societario”. La Cassazione ha stigmatizzato il forte accentramento decisionale derivante dal cumulo delle cariche ricoperte dall’amministratore delegato all’interno del Gruppo Ferrovie dello Stato, ritenendo che tale concentrazione di poteri impedisse di attribuire integralmente la gestione della sicurezza ai livelli operativi inferiori. In presenza di una significativa ingerenza nelle attività delle società controllate, infatti, la delega di funzioni perde la propria efficacia liberatoria, poiché l’autonomia del delegato risulta sostanzialmente svuotata.
La sentenza si inserisce così in un orientamento giurisprudenziale volto a evitare che la complessità organizzativa si traduca in una dispersione delle responsabilità. Nelle organizzazioni complesse il rischio è quello di una frammentazione delle competenze tale da rendere impossibile individuare un effettivo responsabile; la risposta della giurisprudenza consiste nell’attribuire rilievo ai poteri concretamente esercitati dal vertice, valorizzando la responsabilità derivante dalle scelte organizzative fondamentali.
Tale impostazione pone, tuttavia, delicate questioni sistematiche. Se, da un lato, appare necessario impedire che la struttura societaria divenga uno strumento di irresponsabilità, dall’altro permane il rischio di trasformare la posizione apicale in un criterio pressoché automatico di imputazione. Il diritto penale richiede, invece, un accertamento rigoroso della concreta disponibilità dei poteri, delle informazioni effettivamente possedute, delle condotte alternative esigibili e del loro nesso causale con l’evento, evitando che la responsabilità penale si trasformi in una mera responsabilità da posizione.
Ulteriore profilo di interesse riguarda il rapporto tra la responsabilità dell’amministratore e quella dell’ente prevista dal D.Lgs. 231/2001. La sentenza chiarisce, infatti, che le due forme di imputazione sono autonome e seguono presupposti differenti, possono coesistere, sussistere separatamente oppure mancare entrambe.
Per quanto riguarda la persona fisica, la Corte ha accertato che l’amministratore delegato, in ragione dei poteri effettivamente esercitati all’interno del gruppo societario, rivestiva una posizione di garanzia e aveva omesso di predisporre un’organizzazione adeguata a governare un rischio conosciuto o conoscibile. La “colpa organizzativa” richiamata dalla sentenza consiste, pertanto, nella colpa della persona fisica e si identifica nell’omessa progettazione e gestione dell’assetto organizzativo necessario a prevenire l’evento. La responsabilità personale è stata fondata sull’accertamento che il vertice disponeva dei poteri di intervento, che il rischio era prevedibile, che erano esigibili specifiche misure preventive e che la loro omissione ha avuto efficacia causale nella produzione dell’evento.
Diversi sono invece i presupposti della responsabilità dell’ente. Ai fini del D.Lgs. 231/2001 non è sufficiente dimostrare una cattiva organizzazione, ma è necessario che ricorrano un reato-presupposto previsto dal decreto, la sua commissione nell’interesse o a vantaggio dell’ente e l’imputabilità dell’illecito all’organizzazione. Nel caso Viareggio, il procedimento nei confronti degli enti era fondato sull’art. 25-septies del decreto, che collega la responsabilità amministrativa ai delitti di omicidio colposo o lesioni colpose commessi con violazione della normativa antinfortunistica. L’esclusione, da parte della Cassazione, dell’aggravante della violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro ha però fatto venir meno il reato-presupposto nella forma contestata, con la conseguenza che l’illecito dell’ente è stato dichiarato estinto per prescrizione senza una decisione di merito sulla responsabilità amministrativa.
Ne consegue che l’assenza di una condanna dell’ente non dipende dall’efficacia del Modello 231, ma esclusivamente dal venir meno del presupposto normativo e processuale necessario per l’applicazione dell’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001.
Ciò nonostante, la Corte dedica ampio spazio alla valutazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, ritenendolo privo del requisito dell’efficace attuazione. Pur essendo stato formalmente adottato, esso risultava sostanzialmente cartolare: mancavano revisioni periodiche, verifiche sull’effettiva applicazione, rilievi ispettivi e interventi correttivi in relazione ai rischi specifici del trasporto di merci pericolose.
Analoghe criticità sono state riscontrate nella composizione dell’Organismo di Vigilanza. La presenza di dirigenti interni, quali il responsabile della direzione audit, sia nel modello adottato da Trenitalia sia in quello di RFI, è stata ritenuta incompatibile con i requisiti di autonomia e indipendenza richiesti dal D.Lgs. 231/2001. La carenza dei flussi informativi e dell’attività di vigilanza ha ulteriormente confermato l’inefficacia del sistema di controllo interno.
Tali elementi non assumono però rilievo ai fini dell’affermazione della responsabilità dell’ente, ormai processualmente preclusa, bensì rafforzano il giudizio sulla responsabilità personale dell’amministratore. Le carenze del sistema di compliance vengono, infatti, valorizzate come elementi probatori della cattiva organizzazione imputabile al vertice aziendale, dimostrando che l’omessa gestione del rischio derivava da scelte strategiche riconducibili agli organi di amministrazione.
La decisione mette così in luce la distinzione tra due concetti spesso accomunati ma giuridicamente diversi: la colpa organizzativa della persona fisica e la colpa di organizzazione dell’ente. La prima integra la colpa dell’amministratore ai sensi degli artt. 40 e 43 c.p. e riguarda l’omesso esercizio dei poteri organizzativi spettanti al soggetto apicale; la seconda costituisce, invece, il criterio di imputazione dell’illecito amministrativo previsto dal D.Lgs. 231/2001 e riguarda il deficit organizzativo dell’ente quale autonomo centro di imputazione.
Nel caso Viareggio è stata definitivamente accertata la prima, mentre la seconda non ha potuto condurre a una pronuncia di condanna per il venir meno del reato-presupposto rilevante ai fini dell’art. 25-septies. La critica rivolta al Modello 231 conserva pertanto una funzione essenzialmente dimostrativa: non fonda la responsabilità dell’ente, ma conferma che le carenze organizzative erano direttamente riconducibili alle scelte del vertice, rafforzando così il giudizio di colpa personale dell’amministratore.
La sentenza della Cassazione costituisce, pertanto, un punto di riferimento nell’evoluzione della responsabilità penale dell’impresa, riaffermando il principio secondo cui la sicurezza rappresenta un valore prioritario rispetto alle esigenze economiche e organizzative e precisando che il dovere di prevenzione grava, in ultima istanza, su chi dispone dei poteri effettivi di indirizzo e di governo dell’organizzazione. Al tempo stesso, essa chiarisce definitivamente che la responsabilità dell’amministratore e quella dell’ente restano autonome, rispondono a presupposti differenti e non sono necessariamente destinate a coincidere.