FINTECH

Con il termine “tecnofinanza” si indica generalmente qualsiasi innovazione tecnologica che viene introdotta nei servizi finanziari.

Non esistendo una definizione della parola “Fintech” globalmente riconosciuta, l’Osservatorio Fintech & Insurtech (che da anni delinea le direttrici di sviluppo digitale più rilevanti per il settore finanziario) considera come Fintech tutte le innovazioni digitali in ambito finanziario, a prescindere da quale sia l’attore che sviluppa ed eroga il prodotto o servizio. Gli operatori del settore sviluppano nuove tecnologie per rivoluzionare il mondo dei mercati finanziari, delle banche tradizionali e anche delle assicurazioni (Insurtech).

Il controllo e la regolamentazione dei mercati finanziari, anche detto “Regtech”, fa riferimento alla tecnologia che aiuta le aziende a operare nell’industria dei servizi finanziari senza perdere di vista le leggi che regolano tali mercati.

Tutto è cambiato con l’arrivo della MiFID II (Direttiva n. 65 del 15 maggio 2014 del Parlamento e del Consiglio Europeo), che ha fatto nascere numerose start-up specializzate nel regtech per aiutare le società finanziarie ad allinearsi alla nuova normativa.

Gli strumenti Fintech

  1. L’Insurtech. Sottoinsieme del fintech che si riferisce all’uso della tecnologia per semplificare e migliorare l’efficienza del settore assicurativo.
  2. Le ICO. Una offerta iniziale di moneta (ICO) è una misura di finanziamento per start-up che usano la blockchain e comprende la vendita di unità di criptovaluta emessa dalla start-up in cambio di denaro reale.
  3. L’Open Banking. Si tratta, ormai, di un’idea che si è fatta strada nei servizi finanziari e nel fintech e prevede che le banche permettano alle società terze di creare applicazioni e servizi utilizzando i dati interni della banca stessa. Chi propone l’open banking ritiene che un ecosistema API aperto permetterà alle start-up del fintech di sviluppare nuove applicazioni come le app per mobile così da consentire ai clienti un maggiore controllo sui loro dati bancari e sulle decisioni finanziarie.
  4. L’inclusione finanziaria. L’inclusione finanziaria si riferisce alle soluzioni pensate dal fintech per fornire alternative più accessibili alle persone più in difficoltà e a basso reddito che hanno accesso limitato ai servizi finanziari principali. Questa è una delle aree più importanti per le aziende del fintech che operano nei mercati in via di sviluppo.
  5. Gli smart contract. I contratti intelligenti sono programmi informatici che eseguono automaticamente contratti tra acquirenti e venditori. Si risparmiano enormi quantità di tempo e di costi per transazioni che di solito richiedono l’apporto di un essere umano.
  6. I robo-advisor. Sono piattaforme che automatizzano la consulenza in materia di investimenti utilizzando algoritmi finanziari. Limitano la necessità di gestori umani, riducendo drasticamente i costi di gestione di un portafoglio.

Il Crowdfunding

Una traduzione appropriata del termine crowdfunding è “finanziamento collettivo”, ad indicare appunto un processo collaborativo in cui un gruppo di soggetti conferisce il proprio denaro per sostenere e finanziare gli sforzi di persone o di organizzazioni.

Quando il crowdfunding incontra il settore finanziario e viene utilizzato dalle aziende, come un canale alternativo per raccogliere capitali, e dagli investitori, come asset class alternativa per diversificare il proprio portafoglio, si parla di “crowdinvesting”. Le tre forme di crowdinvesting sono:

  • Equity crowdfunding. Attraverso questa metodologia, startup e piccole e medie imprese (le “PMI”) hanno l’opportunità di raccogliere capitali dal crowd, offrendo in cambio dei titoli di partecipazione della società (quote se sono società a responsabilità limitata o azioni se sono società per azioni). Partecipando a una campagna di questo tipo, il finanziatore sottoscrive quindi una partecipazione al capitale sociale della società offerente, diventandone a tutti gli effetti un socio e acquisendo tutti i diritti che ne derivano, tra cui il diritto a partecipare alla distribuzione degli utili.
  • Debt crowdfunding. Con alcune modifiche al regolamento Consob, introdotte nell’ottobre 2019, l’Italia ha dato il via al nuovo settore del debt crowdfunding. Questa tipologia di crowdfunding prevede il collocamento di obbligazioni e titoli di debito (quali ad esempio bond, minibond e cambiali finanziarie), emessi da parte di PMI, presso una vasta platea di investitori professionali e altre specifiche categorie di investitori anche retail.
  • Lending crowdfunding. I soggetti finanziatori (che possono essere sia persone fisiche sia giuridiche) prestano capitali ad una impresa sottoscrivendo con essa un contratto di finanziamento. L’impresa, ricevute le risorse finanziarie, le dovrà poi restituire, maggiorate degli interessi concordati tra le parti, in un determinato periodo di tempo e con delle modalità preventivamente stabilite.

Ad oggi, nonostante i progressi fatti in ambito regolatorio, a livello sia nazionale (Sandbox) che comunitario (Micar, Dora), e di controllo, grazie alla vigilanza operata da Autorità internazionali (FSB), europee (EBA, ESMA, EIOPA) e nazionali (Banca d’Italia e Consob), permangono i rischi di perdita dell’intero capitale investito e di illiquidità delle società finanziate tramite gli strumenti Fintech. Si auspica, pertanto, un intervento più mirato da parte del legislatore europeo e nazionale, al fine di rendere effettivamente concreto e fruibile l’utilizzo di questo utilissimo portato tecnologico.