Proposta di revisione dell’“SFDR”

La Commissione Europea, a seguito di un lungo processo avviato nel 2022, ha pubblicato la proposta di revisione della “Sustainable Finance Disclosure Regulation” (“SFDR”).

Seguendo le indicazioni delle Autorità Europee di Vigilanza (“ESAs”) e di numerosi stakeholder, tra le modifiche più rilevanti si evidenzia l’introduzione di un sistema di categorizzazione per i prodotti finanziari legati alla sostenibilità.

Il “Regolamento sulla Divulgazione di Informazioni sulla Finanza Sostenibile” prevede un nuovo articolo 7 che disciplina l’introduzione della prima categoria di prodotti sostenibili, i cosiddetti “prodotti di transizione”.  Si tratta di prodotti che investono nella transizione di imprese, attività economiche o altri asset o che contribuiscono a tale transizione.

Nello specifico, almeno il 70% degli investimenti deve essere destinato a conseguire un obiettivo di transizione chiaro e misurabile. Si tratta di prodotti che possono anche qualificarsi “a impatto” qualora abbiano come obiettivo la generazione di un impatto sociale o ambientale positivo, predefinito e verificabile.

Tali prodotti finanziari devono rispettare regole molto restrittive sugli investimenti in fonti fossili. In particolare, dovranno applicare le esclusioni richieste dai Climate Transition Benchmark (“CTB”), vale a dire che non possono investire in determinati settori o attività considerate incompatibili con una transizione verso un’economia a basse emissioni.

Inoltre, dovranno prevedere l’esclusione di investimenti in nuovi progetti relativi al carbone duro e lignite, combustibili petroliferi o gas anche per la produzione di energia, a meno che tali attività non prevedano un piano di phase-out, ovvero un programma chiaro e scadenzato per un’uscita graduale da tali fonti fossili.

Un prodotto è conforme alla categoria quando replica o segue come riferimento un Climate Transition Benchmark (“CTB”) oppure un Paris-Aligned Benchmark (“PAB”), indici progettati per essere coerenti con gli obiettivi di transizione climatica e con l’Accordo di Parigi; un prodotto è conforme anche quando dimostra che almeno il 15% degli investimenti è allineato alla Tassonomia UE.

La seconda categoria di prodotti sostenibili, disciplinata dal rinnovato articolo 8, include i cosiddetti “prodotti ESG Basics”. Si tratta di prodotti che investono una soglia pari ad almeno il 70% in asset che integrano i fattori di sostenibilità e che tengono conto dei rischi di sostenibilità nelle decisioni di investimento. Si applicano le stesse esclusioni previste per i “prodotti di transizione”, ad eccezione di quelle relative a nuovi investimenti in progetti legati ai combustibili fossili o privi di un piano di phase-out, che non è richiesto per tale categoria.

Nella classificazione dei “prodotti ESG Basics” non sono previste clausole di safe harbour, criteri automatici che rendono un prodotto automaticamente conforme ai requisiti della categoria.

Il nuovo articolo 9 introduce la terza categoria di prodotti definiti “prodotti propriamente sostenibili”. Un prodotto può rientrare in questa classificazione quando almeno il 70 % degli investimenti è destinato al raggiungimento di un obiettivo di sostenibilità chiaro e misurabile.

Tali prodotti rispettano le medesime esclusioni previste per l’articolo 7, con regole aggiuntive più stringenti previste per i Paris-Aligned Benchmark, che limitano soprattutto gli investimenti non compatibili con gli obiettivi climatici. Anche tali prodotti possono qualificarsi come “a impatto”, ovvero orientati a generare effetti positivi misurabili sulla sostenibilità. Per tale classificazione sono previste delle clausole di safe harbour, clausole che permettono di categorizzare automaticamente un prodotto in una specifica categoria, prevedono che replichi o sia gestito con riferimento a un “PAB”, oppure che dimostri che almeno il 15% degli investimenti sia allineato alla Tassonomia UE.